La legge 22 dicembre 2017, n. 219, riconosce a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere la possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi. Attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente indicate come DAT, l'interessato può manifestare il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie decisioni.
Le DAT possono inoltre contenere l'indicazione di un fiduciario, destinato a rappresentare il disponente nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 4 della legge n. 219/2017. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, mentre la legge regola le modalità attraverso le quali egli accetta l'incarico e quelle con cui il disponente può revocare la designazione. La presenza di un fiduciario può assumere particolare importanza quando sia necessario interpretare e attuare le volontà espresse anticipatamente in relazione a situazioni cliniche concrete.
La legge disciplina anche il rapporto tra le DAT e le valutazioni del medico, prevedendo determinate ipotesi nelle quali le disposizioni possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, secondo i presupposti stabiliti dall'articolo 4, comma 5. Non si tratta quindi di uno strumento che elimina ogni possibile questione interpretativa sulle decisioni sanitarie future, ma di una modalità attraverso la quale la persona può esprimere anticipatamente la propria autodeterminazione, nel quadro delle garanzie e delle procedure previste dalla legge.
Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere redatte per atto pubblico notarile oppure mediante scrittura privata autenticata dal notaio; la legge consente anche la redazione di una scrittura privata consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, oltre alle ulteriori modalità previste nei casi specificamente disciplinati. Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate secondo le forme stabilite dalla normativa, che prevede anche particolari modalità di manifestazione della volontà nelle situazioni di emergenza e urgenza.
Ultima Modifica: 20/10/2026