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L'interdizione e l'inabilitazione

Accanto all'amministrazione di sostegno, il codice civile conserva gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, che possono trovare applicazione quando ne ricorrano i rispettivi presupposti. L'interdizione giudiziale è disciplinata dall'articolo 414 del codice civile e riguarda le persone che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente tali da renderle incapaci di provvedere ai propri interessi, quando la misura risulti necessaria per assicurare loro un'adeguata protezione. La pronuncia comporta la nomina di un tutore, al quale sono attribuiti poteri di rappresentanza secondo la disciplina prevista dalla legge, ferma la possibilità di specifiche deroghe nei casi consentiti.

L'inabilitazione determina invece limitazioni meno estese della capacità di agire e comporta normalmente la nomina di un curatore, la cui funzione è quella di assistere l'inabilitato nel compimento degli atti per i quali la legge richiede tale intervento. La persona inabilitata conserva, in linea generale, la capacità di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorre verificare la necessità dell'assistenza del curatore e delle eventuali autorizzazioni. Una disciplina in parte analoga riguarda il minore emancipato, che consegue una particolare condizione di capacità per effetto del matrimonio contratto prima della maggiore età nei casi consentiti dalla legge.

Ultima Modifica: 20/10/2026