L'articolo 408 del codice civile consente a una persona di designare anticipatamente, in previsione della propria eventuale futura incapacità, il soggetto che desidererebbe fosse nominato amministratore di sostegno. La designazione deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e consente di esprimere una preferenza destinata ad assumere rilievo qualora si renda successivamente necessario ricorrere alla misura di protezione prevista dagli articoli 404 e seguenti del codice civile.
La scelta può essere motivata da ragioni familiari, personali o patrimoniali, tenendo conto della fiducia riposta nel designato e della sua capacità di occuparsi delle esigenze che potrebbero manifestarsi. La persona interessata può, ad esempio, ritenere preferibile affidare questo compito a un congiunto particolarmente vicino, oppure a un soggetto che abbia una conoscenza adeguata della sua situazione economica e patrimoniale. L'atto di designazione permette quindi di far emergere anticipatamente una volontà che, nel momento in cui dovesse diventare necessaria una misura di protezione, potrebbe non essere più esprimibile con la stessa autonomia.
La designazione non determina l'immediata attribuzione di poteri al soggetto indicato, né comporta automaticamente l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Qualora in futuro si verifichino i presupposti previsti dalla legge, sarà comunque il giudice tutelare a valutare la necessità della misura, a stabilirne il contenuto e a nominare l'amministratore, tenendo conto della designazione preventiva. La volontà dell'interessato assume una specifica rilevanza, ma non priva il giudice del potere di individuare un'altra persona quando ricorrano i gravi motivi previsti dall'articolo 408 del codice civile.
Ultima Modifica: 20/10/2026