Trustee del trust
Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato per la protezione degli incapaci, per la successione nell’asse ereditario e per la costituzione di fondazioni ed istituti di pubblica utilità.
Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. Settlor, trustee e beneficiary sono dunque i protagonisti di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary.
Il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge. A questi limiti si aggiungono anche un canone comportamentale del “prudent man”, un generico dovere di lealtà e fedeltà e un obbligo in capo al trustee di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiary e in generale gli obblighi derivanti dal trust. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee.
L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Un trust istituito in Italia è definito “Trust interno” e i soggetti sono sempre il settlor, il trustee e il beneficiary. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il settlor sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà la legge italiana.
Ultima Modifica: 10/09/2009