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Soparfi

Per Soparfi si intende la Società di partecipazione finanziaria, soggetta alla legge fiscale comune lussemburghese. La Soparfi, anche potendo svolgere attività commerciali, si caratterizza soprattutto per la detenzione di partecipazioni e il finanziamento delle stesse. La Soparfi risulta molto efficace nelle strutture internazionali perché gode di un duplice beneficio: l’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e le direttive fiscali europee. In base a queste ultime, infatti, la Soparfi è esente dai dividendi distribuiti dalle partecipazioni e dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Queste esenzioni, combinate con le convenzioni contro la doppia imposizione, fa della Soparfi una valida alternativa alle holding 1929.

La Soparfi può essere costituita sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni, ma le prime due risultano le più utilizzate. Il capitale sociale della Soparfi può essere espresso in qualunque valuta straniera, purché sia liberamente convertibile. Questa possibilità rappresenta un rilevante vantaggio per quanto riguarda le leggi in vigore negli altri Stati. L’unico limite è che le dichiarazioni fiscali debbono essere redatte e presentate in Euro. Le quote sociali di una Soparfi possono essere detenute da un unico socio fino ad un massimo di quaranta soci, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Le azioni delle Soparfi sono nominative fino al momento delle liberazione da parte dei soci. L’elenco di tutti gli azionisti che non hanno ancora liberato interamente le proprie azioni, deve essere pubblicato una volta all’anno sulla Gazzetta Ufficiale Lussemburghese, assieme al valore delle somme ancora dovute alla Soparfi. In caso di cessione delle azioni nominative è obbligatoria la trascrizione nel libro dei soci. La cessione avviene con la semplice consegna del titolo, con scrittura privata o per mezzo di un atto notarile. Se la cessione avviene nei confronti di soggetti non soci, questa deve essere approvata in assemblea generale da parte degli azionisti che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

I membri del consiglio di amministrazione di una Soparfi sono nominati dagli azionisti – soci della stessa. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per il compimento degli atti necessari o utili alla realizzazione dell’oggetto sociale. Sono esclusi i poteri espressamente riservati all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto della Soparfi. In linea di massima, le limitazioni poste ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto della società o da una delibera degli azionisti, non sono opponibili ai terzi anche se queste siano state pubblicate.

Ultima Modifica: 10/09/2009