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Donazione

L’atto di donazione è un contratto che rientra tra gli atti di liberalità, in base al quale una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (ex art. 769 c.c.). L’atto di donazione richiede, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico, questo perché la volontà di donare è talmente insolita che richiede, quale garanzia della sua effettività e spontaneità, un atto ricevuto dal notaio. La proposta del donante e l’accettazione del donatario possono risultare da un medesimo atto di donazione pubblico o da atti pubblici separati e, in questo secondo caso, il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria accettazione.

L’atto di donazione è un contratto consensuale: esso si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti. L’atto di donazione provoca due effetti: un effetto reale, che consiste nel trasferimento o la costituzione del diritto, e un effetto obbligatorio, che consiste nella consegna della cosa donata, che è cosa già di proprietà del donatario per effetto reale del contratto. Una donazione con effetti solo obbligatori è, invece, quella con la quale il donante assume verso il donatario una obbligazione. Si tratta di obbligazioni di dare: le obbligazioni di fare possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi una donazione, come nel caso del deposito gratuito o del mandato gratuito.

L’atto di donazione può essere solo un atto di liberalità che consista in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare. L’atto di donazione si caratterizza dunque per lo “spirito di liberalità”, che è nella causa della donazione. Per identificare il concetto di liberalità concorrono due elementi: l’assenza di costrizione permette di distinguere l’atto di liberalità dall’adempimento delle obbligazioni naturali e dalle cosiddette liberalità d’uso; la natura non patrimoniale dell’interesse del disponente consente di separare l’atto di liberalità dall’atto gratuito privo di causa di liberalità.

L’atto di donazione che abbia ad oggetto somme di denaro o altre cose mobili di modico valore è valido anche in mancanza dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna. Il modico valore della cosa donata si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante. L’atto di donazione può essere revocato dal donante in due casi: per sopravvenienza di figli o altri discendenti e per ingratitudine del donatario. Infine, non è ammesso l’atto di donazione su beni futuri e il mandato a donare è valido entro limiti molto ristretti.

Ultima Modifica: 10/09/2009