Interposizione fiduciaria
Si ha interposizione fiduciaria quando un soggetto appare o è titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è in titolarità di un altro soggetto o a questi è, in ultimo, destinata.
L’interposizione fiduciaria può essere di tipo dinamico o di tipo statico. L’interposizione fiduciaria dinamica si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l’uno di carattere esterno, effettivamente voluto, comportante il trasferimento di un diritto o il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto (fiduciario), l’altro di carattere interno ed obbligatorio, comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli. L’interposizione fiduciaria statica si realizza quando, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, si impegna a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).
In altri termini l’interposizione fiduciaria dinamica richiede per la realizzazione del programma fiduciario il preventivo trasferimento del bene al fiduciario, tramite il negozio fiduciario, affinché sorga la situazione giuridica designata dalle parti. L’interposizione fiduciaria statica, al contrario, non richiede l’atto traslativo con cui il fiduciante trasmette al fiduciario la proprietà del bene, in quanto in questa ipotesi le parti non hanno bisogno di creare una apposita situazione giuridica, ma incidono su quella già esistente.
Caratteristica peculiare dell’interposizione fiduciaria è l’eccedenza della forma giuridica prescelta rispetto allo scopo perseguito. Ad esempio si utilizza l’interposizione fiduciaria per compiere un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio (fiducia cum amico), o prestare una garanzia reale (fiducia cum creditore). Il codice civile non disciplina la figura del negozio fiduciario, tuttavia si ritiene ammissibile in base al generale principio dell’autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (ex articolo 1322 c.c., secondo comma).
Può sussistere anche una forma di interposizione fiduciaria c.d. testamentaria. Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone la sua fiducia con l’intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest’ultima, in forza dell’interposizione fiduciaria trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver affidato all’apparente beneficiato. Si parla anche di mandato post mortem che si distingue nelle diverse fattispecie di mandato post mortem in senso stretto, mandato post mortem exequendum e mandato mortis causa.
Ultima Modifica: 10/09/2009