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Società

Con la costituzione di società nasce un’organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l’esercizio in comune di un’attività economica, attuata per mezzo di determinati conferimenti ai soci. La costituzione di società avviene con la stipula di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, l’atto costitutivo. Requisiti essenziali sono i conferimenti, l’esercizio in comune dell’attività economica e la partecipazione agli utili. Tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell’impresa. Le società di distinguono in società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società per azioni.

La costituzione di una società in nome collettivo deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. A seguito della costituzione, la società in nome collettivo costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l’esercizio di una attività commerciale, salvo che non risulti diversamente. Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciascun socio ha il potere di amministrazione e di rappresentanza della società sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. La s.n.c. può sciogliersi per le cause ex art. 2272 c.c., per il provvedimento di liquidazione cotta amministrativa e per la dichiarazione di fallimento.

La costituzione di una società in accomandita semplice avviene con le stesse modalità di una società in nome collettivo. A seguito della costituzione, la società presenterà due distinte categorie di soci: i soci accomandatari, responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, obbligati esclusivamente ad eseguire il conferimento promesso.

Nell’atto costitutivo dovranno essere indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti. Il potere di gestione può essere conferito esclusivamente ai soci accomandatari. Si tratta quindi di amministrazione disgiunta, che può però essere modificata in congiunta dal contratto sociale.

La costituzione di una società per azioni si sviluppa in tre distinti momenti: la stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale ed il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro; l’omologazione da parte del notaio; l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La prima fase delle costituzione della società per azioni, ovvero la stipulazione, può avvenire secondo due procedimenti: nella forma simultanea, nella quale l’atto costituivo è stipulato immediatamente dai soggetti che assumono l’iniziativa per la nascita della società innanzi al notaio; mediante pubblica sottoscrizione, procedimento molto più complesso e meno diffuso.

Ultima Modifica: 10/09/2009