Quando il primo chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare, l’ordinamento non passa immediatamente alle regole della successione legittima. Prima di tale approdo occorre verificare se possano operare i criteri sostitutivi predisposti dal sistema successorio testamentario. Se il testatore ha previsto una sostituzione, sarà questa a regolare il subingresso. Se non vi è sostituzione, occorrerà accertare se sussistano i presupposti della rappresentazione. Solo quando neppure tale meccanismo sia applicabile viene in rilievo l’accrescimento, previsto dagli artt. 674 e seguenti, quale ultimo criterio interno alla vicenda testamentaria prima della devoluzione secondo legge.
L’accrescimento consiste nell’espansione della quota attribuita ad alcuni coeredi per effetto della mancata acquisizione della quota originariamente destinata ad altro coerede. In altri termini, quando più soggetti siano stati istituiti eredi e uno di essi non venga all’eredità, la porzione che gli sarebbe spettata non resta priva di titolare, ma si aggiunge, ricorrendone le condizioni, alle quote degli altri istituiti. L’aumento non deriva da una nuova chiamata in senso autonomo, ma dall’ampliamento della quota già spettante ai coeredi che abbiano accettato o che comunque vengano all’eredità.
Un primo esempio consente di cogliere il funzionamento elementare dell’istituto. Si immagini che il defunto A, con testamento, lasci ai tre figli B, C e D, in parti uguali, un patrimonio pari a 300. C non accetta l’eredità, ad esempio perché vi rinuncia oppure perché è premorto. Se nel testamento non è stata prevista una sostituzione e se non ricorrono i presupposti della rappresentazione — che, nel caso ipotizzato, potrebbe operare qualora C avesse figli o nipoti ex filio — la quota già destinata a C si accresce in favore di B e D. Costoro, anziché conseguire ciascuno una quota di valore 100, acquistano una quota di valore 150.
Il fenomeno può presentarsi anche in modo meno lineare, quando il testatore abbia distribuito il patrimonio in quote non eguali e abbia istituito più soggetti all’interno di una medesima porzione. Si pensi al defunto A che, per testamento, lasci 100 al figlio B, 200 al figlio C e 300 ai nipoti E, F e G, figli del figlio premorto D, in parti uguali tra loro. Se F rinuncia all’eredità, l’accrescimento non incide sulle attribuzioni fatte a B e C, ma opera all’interno della quota complessivamente destinata ai nipoti. La parte di F si espande dunque in favore degli altri istituiti nella medesima quota, sicché E e G conseguono 150 ciascuno.
Da tali esempi emergono i presupposti dell’accrescimento. È necessario, innanzitutto, che vi sia l’istituzione di più eredi nello stesso testamento. Occorre poi che l’istituzione riguardi l’universalità dei beni, senza determinazione di parti, oppure in parti uguali. Quando, invece, più eredi siano stati istituiti congiuntamente in una determinata quota, l’accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima, senza propagarsi agli altri beneficiari di quote distinte. Infine, non deve risultare una volontà del testatore contraria all’operatività dell’accrescimento; tale volontà può essere espressa, ma può anche desumersi implicitamente dalla disposizione testamentaria.
La stessa logica può operare anche fuori dall’istituzione di erede, con riguardo ai legati. L’accrescimento ha infatti luogo tra più legatari ai quali sia stato legato il medesimo oggetto, salvo che dal testamento emerga una diversa volontà del disponente. Anche in tale ambito resta tuttavia ferma la priorità della rappresentazione, nei termini già illustrati: l’accrescimento interviene solo quando non trovi applicazione un meccanismo destinato, in via prioritaria, a individuare un soggetto subentrante.
Un tratto essenziale dell’accrescimento riguarda le modalità dell’acquisto. A differenza di quanto avviene nella sostituzione e nella rappresentazione, l’acquisto della quota per accrescimento si verifica di diritto. Ciò significa che esso opera automaticamente, come conseguenza dell’acquisto della quota originariamente attribuita al coerede. Chi accetta la quota a lui destinata acquista anche l’eventuale incremento che quella quota subisca per effetto della mancata accettazione da parte di altro chiamato.
La differenza rispetto alla sostituzione e alla rappresentazione è netta. Quando un soggetto è chiamato in forza di una sostituzione testamentaria, oppure subentra per rappresentazione, egli deve accettare l’eredità per acquistarla. La posizione che gli viene offerta può dunque essere rifiutata. Nell’accrescimento, invece, non vi è una distinta delazione da accettare separatamente. L’aumento della quota si innesta sulla quota già acquistata e ne segue la sorte. Per questa ragione il coerede che abbia acquistato la propria porzione non può respingere l’accrescimento che essa riceva per il fatto che un altro chiamato non sia venuto all’eredità.
La medesima conclusione vale anche se si consideri l’ipotesi inversa. Non sarebbe possibile accettare una quota ereditaria escludendo l’incremento che, per legge, si sia prodotto su di essa a seguito della mancata accettazione di un altro istituito. L’accrescimento non costituisce un’attribuzione autonoma rimessa a una scelta separata del beneficiario, ma un effetto legale collegato alla struttura dell’istituzione testamentaria e alla mancata acquisizione della quota da parte di uno dei chiamati.
Resta da collocare l’accrescimento nel quadro complessivo dei criteri successori. Se il primo chiamato non vuole o non può accettare e se il testatore non ha previsto una sostituzione, occorre verificare se operi la rappresentazione. Qualora neppure questa sia applicabile, si esamina la possibilità dell’accrescimento. Se anche l’accrescimento non consente di individuare il soggetto destinato ad acquistare la quota rimasta priva di titolare, non resta che ricorrere alle regole della successione legittima.
Attraverso la successione legittima l’individuazione dei chiamati ulteriori deve necessariamente pervenire a un risultato positivo. Se un parente di grado più prossimo al de cuius non voglia o non possa accettare l’eredità devoluta ab intestato, la delazione a lui spettante compete, a seconda dei casi, ai soggetti chiamati insieme con lui, determinando anche in tale contesto un fenomeno di accrescimento, oppure ad altri parenti del defunto, collocati in grado più remoto, purché non oltre il sesto grado.
Si può formulare, al riguardo, un esempio. Il de cuius, non coniugato, muore senza testamento. I parenti di grado a lui più vicino sono due zii materni, Tizio e Caio, fratelli della madre premorta, e una zia paterna, Mevia, sorella del padre premorto. Se Tizio, uno degli zii materni, rinuncia all’eredità, non trovano applicazione né la sostituzione, che presuppone una previsione testamentaria, né la rappresentazione, né l’accrescimento secondo i meccanismi sopra considerati. Operano allora le regole della successione legittima, in forza delle quali l’eredità del de cuius è devoluta allo zio Caio e alla zia Mevia, nella misura di metà ciascuno.
Il limite ultimo della chiamata dei parenti è costituito dal sesto grado. La parentela, ai fini qui considerati, non produce effetti oltre tale limite. Pertanto, se non vi sia alcun chiamato entro il sesto grado che possa o voglia accettare l’eredità lasciata dal de cuius, la delazione si arresta rispetto ai parenti e l’eredità si devolve automaticamente allo Stato.
Ne deriva che l’eredità non può rimanere indefinitamente vacante. Il sistema successorio predispone una serie di criteri progressivi — sostituzione, rappresentazione, accrescimento, successione legittima — destinati a condurre comunque all’individuazione di un acquirente. Quando manchino altri soggetti, o quando nessuno di essi acquisti, l’estremo punto di chiusura è rappresentato dallo Stato. Quest’ultimo, in mancanza di parenti entro il sesto grado, siano essi primi chiamati o chiamati ulteriori, non può rifiutare l’eredità dimessa dal defunto. Resta però precisato che lo Stato risponde delle eventuali passività ereditarie soltanto nei limiti dell’attivo ereditario; l’acquisto si configura, pertanto, come un acquisto ex lege che opera secondo una logica equivalente a quella del beneficio d’inventario.