Nel testamento il de cuius può disciplinare anticipatamente l’eventualità che il soggetto da lui istituito non divenga erede. Il primo chiamato, infatti, potrebbe non poter accettare l’eredità, come accade nel caso della premorienza rispetto al testatore, oppure potrebbe non volerla accettare, ad esempio mediante rinuncia. Per evitare che, in tali ipotesi, la delazione debba essere regolata da altri meccanismi successori, il testatore può indicare un ulteriore soggetto destinato a subentrare al primo.
Questa previsione costituisce la sostituzione ordinaria, disciplinata dall’art. 688. Essa consiste nella nomina di un soggetto chiamato a prendere il posto del primo istituito qualora quest’ultimo non possa o non voglia accettare l’eredità. La stessa tecnica dispositiva può essere utilizzata anche con riguardo al legato, secondo quanto previsto dall’art. 691, quando il testatore intenda individuare un diverso beneficiario per il caso in cui il primo legatario non possa o non voglia conseguire il lascito.
Un esempio chiarisce il funzionamento dell’istituto. Sempronio può disporre: “Lascio tutto il mio patrimonio a Caio ma, se egli non può o non vuole accettare l’eredità, gli sostituisco Mevio”. All’apertura della successione, Caio è il primo chiamato, sempre che sia ancora in vita. Se egli accetta l’eredità, Mevio resta estraneo alla successione e non consegue alcunché. Se invece Caio rinuncia, oppure se è premorto, la delazione si sposta su Mevio, il quale diviene chiamato ulteriore e può, a sua volta, scegliere se accettare o rinunciare.
La sostituzione ordinaria opera quindi come strumento testamentario di regolazione della delazione successiva. Essa consente al testatore di stabilire direttamente chi debba essere chiamato nel caso in cui la prima istituzione non produca l’acquisto dell’eredità. Qualora anche il sostituito rinunci, e il testatore non abbia previsto una sostituzione ulteriore, occorre passare agli altri criteri di individuazione del successore: anzitutto la rappresentazione e, in ulteriore subordine, l’accrescimento.
Se neppure tali regole permettono di individuare un soggetto chiamato all’eredità, la devoluzione avviene secondo la disciplina della successione legittima, cioè secondo le regole applicabili in mancanza di testamento. In tal modo la chiamata viene rivolta ai parenti del de cuius fino al sesto grado. Ove anche questa via non conduca all’acquisto da parte di un successore, il patrimonio lasciato dal defunto è acquisito automaticamente dallo Stato.
In tema di sostituzione ordinaria occorre inoltre ricordare che la volontà del testatore riceve una particolare interpretazione estensiva. Se egli ha disposto la sostituzione soltanto per il caso in cui il primo chiamato non possa accettare, oppure soltanto per il caso in cui non voglia accettare, si presume che abbia inteso riferirsi anche all’ipotesi non espressamente menzionata, salvo che risulti una diversa volontà.
La sostituzione può inoltre essere articolata in modo vario. L’art. 689 consente di sostituire più persone a una sola persona e, inversamente, una sola persona a più persone. Così, ad esempio, Caio può istituire eredi Sempronio e Mevio, sostituendo loro Tizio; oppure può istituire eredi Sempronio e Mevio, prevedendo che l’uno sia sostituito all’altro nel caso in cui uno dei due non possa o non voglia accettare l’eredità.
Diversa dalla sostituzione ordinaria è la sostituzione fedecommissaria, disciplinata dagli artt. 692 e seguenti. Essa non è diretta semplicemente a predisporre un chiamato ulteriore per il caso di mancata accettazione del primo, ma assolve una funzione di protezione di un soggetto disabile. Il suo schema è quello dell’istituzione di un soggetto incapace, accompagnata dall’obbligo di conservare i beni ricevuti e di restituirli, alla sua morte, a chi abbia avuto cura di lui.
La sostituzione fedecommissaria può essere disposta da ciascuno dei genitori, dagli ascendenti in linea retta o dal coniuge di un soggetto interdetto. Essi possono istituire erede, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge interdetto, con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ereditati a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, abbiano avuto cura dell’interdetto.
Il presupposto soggettivo è l’interdizione, vale a dire la condizione di chi sia stato dichiarato tale a seguito dell’accertamento di una inferiorità mentale così grave da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. La possibilità di ricorrere a questo istituto è prevista anche con riguardo al minore d’età che versi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere la sua interdizione.
Qualora l’assistenza dell’incapace sia stata prestata da una pluralità di persone o di enti, i beni ereditati dall’interdetto non sono attribuiti indistintamente. Alla sua morte essi spettano ai soggetti che ne hanno avuto cura in proporzione al tempo durante il quale ciascuno ha svolto tale attività.
Ultima Modifica: 28/10/2026