Quando il soggetto chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare, l’individuazione di chi debba subentrare nella delazione non è rimessa a un criterio unico e immediato. Occorre, anzitutto, verificare se il testatore abbia previsto nel testamento una sostituzione. Solo in mancanza di una simile disposizione viene in considerazione, ove ne ricorrano i presupposti, la rappresentazione, disciplinata dagli artt. 467 e seguenti. L’istituto consente di individuare il chiamato ulteriore attraverso il subingresso dei discendenti di un determinato soggetto nella posizione successoria che sarebbe spettata a quest’ultimo.
La rappresentazione, dunque, non opera ogni volta in cui un chiamato manchi o venga meno, ma soltanto entro confini soggettivi precisi. Il primo chiamato, cioè colui che non può o non vuole accettare, deve essere figlio oppure fratello del defunto. È inoltre necessario che egli abbia discendenti in linea retta. Solo in presenza di tali condizioni i discendenti possono essere chiamati a occupare il luogo e il grado del loro ascendente nella successione del de cuius.
Nella terminologia usuale, il soggetto che non accetta o non può accettare è il rappresentato; i suoi discendenti, che vengono collocati nella posizione successoria di lui, sono i rappresentanti. La regola non riguarda esclusivamente l’eredità in senso stretto, poiché il medesimo schema può essere riferito anche ai legati disposti dal testatore, quando rispetto ad essi si presenti una situazione analoga.
L’effetto proprio della rappresentazione consiste nel fatto che i rappresentanti non vengono alla successione del rappresentato, ma alla successione del de cuius. Essi non acquistano la posizione ereditaria passando attraverso il patrimonio dell’ascendente rappresentato; subentrano, invece, direttamente nella posizione che quell’ascendente avrebbe avuto nei confronti dell’eredità lasciata dal defunto. Questo profilo, apparentemente descrittivo, assume rilievo decisivo quando si debba distinguere la rappresentazione dalla trasmissione del diritto di accettare.
Quanto alla misura e alle modalità della divisione, l’istituto è governato dal criterio della stirpe. Nell’ambito di ciascuna stirpe che promana dal defunto, la rappresentazione opera all’infinito: non vi è, cioè, un limite di grado oltre il quale il discendente non possa più essere chiamato per rappresentazione. Non rileva neppure che, nella medesima stirpe, i soggetti destinati a succedere si trovino in gradi diversi rispetto al de cuius. Ciò che conta è l’appartenenza alla linea discendente del soggetto che avrebbe dovuto o potuto succedere e che, invece, non succede.
Se la stirpe si articola in più rami, la ripartizione deve essere condotta nuovamente secondo il criterio delle stirpi. Una volta individuati i membri appartenenti allo stesso ramo, la divisione tra costoro si effettua invece per capi. In tal modo si conserva l’equilibrio tra le linee familiari originate dal primo chiamato che non accetta o non può accettare, evitando che la diversa numerosità dei discendenti alteri la quota destinata a ciascun ramo.
Si immagini, per rendere più chiaro il funzionamento del criterio, che il de cuius lasci un patrimonio di 1000 e quattro figli, tutti astrattamente chiamati in parti uguali. La quota riferibile a ciascuna delle quattro stirpi è dunque pari a 250. I figli A e B accettano l’eredità e conseguono integralmente la quota loro spettante. Il figlio C, invece, rinunzia. Poiché dalla sua stirpe derivano due rami, subentrano in suo luogo i figli E ed F: E accetta e consegue 125, pari alla metà della quota che sarebbe spettata al padre C; F, invece, non può accettare, essendo premorto al de cuius.
A questo punto la rappresentazione continua a operare all’interno del ramo di F. Poiché anche F ha dato origine a due rami, subentrano i suoi figli G e H, i quali acquistano ciascuno 62,5, vale a dire la metà della quota che sarebbe spettata al loro padre. Quanto al figlio D, anch’egli premorto al de cuius, la quota di 250 che gli sarebbe spettata viene conseguita dal suo unico figlio I, il quale prende il posto del padre nella successione del defunto.
Un ulteriore profilo merita particolare attenzione. Il discendente può succedere per rappresentazione anche quando abbia rinunciato all’eredità della persona nel cui luogo subentra. La medesima conclusione vale se egli sia incapace, perché non ancora nato al momento dell’apertura della successione di quella persona, oppure indegno di succedere nei confronti di essa. La ragione è coerente con la struttura dell’istituto: il rappresentante non deriva il proprio diritto dall’eredità del rappresentato, ma è chiamato direttamente alla successione del de cuius.
Riprendendo l’esempio precedente, si supponga che il figlio D sia premorto al de cuius e che il figlio I, a sua volta, non intenda accettare l’eredità del padre D, perché notoriamente gravata da debiti. Tale rinuncia non impedisce a I di conseguire l’eredità lasciata dal de cuius, purché egli accetti quest’ultima. L’acquisto per rappresentazione resta infatti distinto dalla vicenda successoria relativa al rappresentato.
Da qui discende la necessità di distinguere con precisione la rappresentazione dalla trasmissione del diritto di accettare. La trasmissione si verifica quando il chiamato sopravvive al de cuius, ma muore prima di avere accettato o rinunziato all’eredità. In tale ipotesi, nel patrimonio ereditario del trasmittente entra anche il diritto di accettare l’eredità dell’originario de cuius. Chi subentra al trasmittente, quindi, non può limitarsi ad accettare l’eredità originaria: deve accettare l’eredità del trasmittente, perché è all’interno di essa che si trova il diritto di accettare la prima eredità.
Le conseguenze sono rilevanti anche sul piano della capacità e della dignità. Nel caso di trasmissione, il trasmissario deve essere capace e degno nei confronti del trasmittente e deve necessariamente accettarne l’eredità. Solo attraverso tale accettazione egli potrà esercitare il diritto, già entrato nel patrimonio del trasmittente, di accettare l’eredità dell’originario de cuius.
Nella rappresentazione, invece, il quadro è diverso. Se, ad esempio, il primo chiamato è premorto al de cuius, il diritto di accettare l’eredità di quest’ultimo non ha mai fatto parte del patrimonio del rappresentato. Non vi è, perciò, alcun passaggio attraverso l’eredità del soggetto rappresentato. Il rappresentante è chiamato direttamente rispetto al de cuius e deve essere capace e degno verso di lui; non è invece necessario che accetti l’eredità del rappresentato, dalla quale la sua posizione successoria resta indipendente.
La distinzione può essere illustrata con un esempio ulteriore. Se muore A lasciando come unico figlio B, e B muore dopo A senza avere accettato né rinunziato all’eredità di A, i figli di B, C e D, per conseguire l’eredità di A devono accettare l’eredità di B ed essere capaci e degni nei confronti di B. In questa ipotesi, infatti, il diritto di accettare l’eredità di A si è trasmesso attraverso il patrimonio di B.
Se invece B è morto prima di A, la situazione deve essere ricondotta alla rappresentazione. C e D, per conseguire l’eredità di A, devono essere capaci e degni nei confronti di A. Essi, inoltre, possono decidere autonomamente se accettare o rinunziare all’eredità di B: tale scelta non condiziona la possibilità di accettare l’eredità di A, perché il loro titolo successorio rispetto ad A non passa attraverso B, ma deriva direttamente dal meccanismo rappresentativo.
L’istituto deve infine essere collocato nella più ampia sequenza dei criteri destinati a risolvere il problema della mancata accettazione da parte del primo chiamato. Se il chiamato non vuole o non può accettare, occorre prima verificare se il testatore abbia disposto una sostituzione. In difetto di sostituzione, si esamina se possa operare la rappresentazione. Quando anche la rappresentazione non sia applicabile, l’individuazione del possibile successore richiede il ricorso alla disciplina dell’accrescimento.
Se neppure l’accrescimento consente di individuare un chiamato, la delazione ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l’eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima, cioè in assenza di testamento. A questo punto un chiamato viene necessariamente individuato nei parenti del de cuius entro il sesto grado. Se anche costoro non intendono accettare l’eredità, il patrimonio lasciato dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.
