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La società in nome collettivo

Se le parti vogliono costituire una società in nome collettivo, dovranno rispettare la specifica disciplina dettata al riguardo dal codice civile, tenendo presente, comunque, che, per molti aspetti, la legge rinvia alle norme che regolano la società semplice, le quali, pertanto, si applicheranno anche alla società in nome collettivo.

Alla luce di tale rinvio, la presente scheda prevede, dunque, molteplici richiami alle tematiche già trattate e sviluppate con riguardo alla società semplice.

La società in nome collettivo (per brevità s.n.c.) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).

In questa forma di società, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario non produce effetto nei confronti dei terzi.

La suddetta caratteristica è propria della sola s.n.c. e non ricorre negli altri due tipi di società di persone (infatti, nella società semplice può escludersi la responsabilità dei soci non rappresentanti e nella società in accomandita semplice è essenziale, invece, che solo alcuni dei soci rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali).

Nell’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella s.n.c., per il pagamento dei debiti sociali, risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i singoli soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Anche nella s.n.c., come nella società semplice, i soci godono, pertanto, del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, il quale però opera in via automatica.

Solo se il patrimonio sociale è insufficiente per il soddisfacimento delle proprie pretese, il creditore potrà chiedere il pagamento ad uno qualunque dei soci.

Quanto all’amministrazione e alla rappresentanza della s.n.c., ad essa si applicano le medesime regole che ilcodice civile detta per le società semplici.

Anche le regole che disciplinano lo scioglimento e la liquidazione della società in nome collettivo sono analoghe a quelle della società semplice. Tuttavia, sono altresì cause specifiche di scioglimento della s.n.c. il fallimento della stessa e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società.