Notaio e ... Aziende, Imprese e Società

Aziende, imprese e società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Come si costituisce la società in nome collettivo (s.n.c.)

Anche in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.

Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante.

E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della   s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni  e gli eventi più rilevanti della vita della società. Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede (parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare detta funzione.

Se l’atto costitutivo non viene  iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa  iscrizione dell’atto costitutivo comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci, dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto.

La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare.

Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si fa rinvio alla società semplice.