Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.
Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:
1) Società di persone; esse comprendono:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.
2) Società di capitali; esse comprendono:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.
Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.
La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.
Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative a responsabilità limitata, delle società cooperative a responsabilità illimitata e delle società di mutua assicurazione, tutte aventi scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.
Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.