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La riduzione e l'aumento del capitale sociale

Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?

L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzerare l'intero capitale.

Vero è, comunque, che, se la società intende tornare a distribuire gli utili ai propri soci, non si sfugge all’alternativa posta dalla legge: riduzione del capitale fino a completo ripianamento delle perdite o reintegrazione dello stesso da parte dei soci.

Accanto all'ipotesi di riduzione del capitale per perdite sopradescritta, vi è l'ipotesi della riduzione del capitale c.d. per esuberanza.

Si tratta di un'operazione reale di diminuzione del patrimonio netto che la società può adottare. In tal caso le modalità di riduzione sono due:

- liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti già promessi ma non  ancora eseguiti;

- restituzione ai soci dei conferimenti già eseguiti.

Qualora i soci, invece, decidano di aumentare il capitale sociale, come dovranno operare?

L'aumento può essere a pagamento o gratuito.

Se l'aumento è a pagamento, la società incrementa il capitale facendo entrare nuovi soci in società o raccogliendo nuovi conferimenti dai soci preesistenti.

Se l'aumento è gratuito, i soci decidono di trasferire a capitale dei valori già esistenti nel patrimonio, come ad esempio le riserve eventualmente create in conto capitale.

Nella società di persone la costituzione di riserve non è obbligatoria. Tuttavia, l'atto costitutivo o i soci all'unanimità possono decidere la loro formazione, mediante l'accantonamento di utili che si ritenga opportuno non distribuire tra i soci.

Quando vi è il passaggio a capitale delle riserve, la quota di partecipazione alla società di ciascun socio si accresce proporzionalmente alla partecipazione agli utili di ciascuno di essi, salvaguardando, in questo modo, anche la posizione del socio d'opera.