Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.
In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?
Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:
- di tutti i soci, nella società in nome collettivo;
- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno poteri di rappresentanza, nella società semplice;
- dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata.
Responsabilità illimitata significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Responsabilità solidale significa invece che il creditore sociale può, a sua discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l'adempimento dell'intera obbligazione.
In secondo luogo, ciascun socio, in quanto tale, ha il potere di amministrare la società, salvo patto contrario e salva l'ipotesi del socio accomandante nella società in nome accomandita semplice.
Da ultimo, non sarà possibile trasferire la quota di partecipazione di ciascun socio senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte. Se, infatti, muore uno dei soci, con l’eccezione di quanto disposto per il socio accomandante (rinvio al paragrafo 8.4), la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi.
Perché ciò possa avvenire occorre il consenso sia degli eredi che dei soci superstiti.
E' tuttavia ammissibile la clausola di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi così come è possibile regolamentare diversamente il trasferimento della quota in seguito alla marte di un socio attraverso clausole di continuazione e di consolidazione: il notaio potrà aiutarvi ad elaborarle, senza violare norme giuridiche, se gli esporrete il vostro intento e chiederete il suo ausilio.