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La liquidazione controllata

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare al tribunale (con l’assistenza dell’OCC) l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni (artt. 268 e sgg. Ccii, procedura cui si fa luogo anche nel caso in cui non siano approvate la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di un concordato minore).

Il tribunale, con sentenza, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata e nomina il liquidatore (di regola confermando l’OCC che ha assistito il debitore), assegnando un termine ai creditori per presentare le proprie ragioni di credito, affinchè il liquidatore possa formare lo stato passivo della procedura e possa effettuare i pagamenti dovuti ai creditori mediante il ricavo della vendita del patrimonio del soggetto sovraindebitato.

Così come accade nel caso di liquidazione giudiziale, anche nel caso della liquidazione controllata il debitore può ottenere la dichiarazione di esdebitazione per la parte dei debiti che sia rimasta insoddisfatta in esito alla procedura.

 

Ultima Modifica: 27/10/2026