Il consumatore sovraindebitato (artt. 67 e sgg. Ccii) si può rivolgere a un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (in acronimo, OCC, di solito costituito presso gli Ordini degli avvocati o dei dottori commercialisti o presso le Camere di Commercio) per essere assistito nella presentazione al tribunale di un piano di ristrutturazione dei debiti nel quale siano indicati i tempi e le modalità per superare lo stato di sovraindebitamento (ad esempio, mediante lo stralcio del debito, il suo riscadenziamento, la vendita di beni del debitore, eccetera).
Il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni di ammissibilità del piano dispone che ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché possano proporre osservazioni. Il giudice può anche disporre misure protettive del debitore (ad esempio, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive) nel periodo in cui il piano viene valutato.
Udite le osservazioni dei creditori (la legge non prevede il loro voto), il giudice omologa il piano con sentenza, la quale quindi diviene vincolante sia per il debitore che per i creditori (oppure ne rigetta l’omologa, con il risultato che in tal caso si dà ingresso alla procedura di liquidazione controllata che pure si apre se l’omologa sia revocata a causa della mancata esecuzione del piano). Con l’esecuzione del piano, si verifica l’esdebitazione del debitore per la parte dei crediti rimasta insoddisfatta.
Ultima Modifica: 27/10/2026