I soggetti non sottoponibili alla liquidazione giudiziale, diversi dal consumatore, possono ricorrere alla procedura di concordato minore (artt. 74 e sgg. Ccii) chiedendo al tribunale, per il tramite di un OCC, di omologare una proposta per risolvere una situazione di sovraindebitamento (anche in questo caso, mediante, ad esempio, la rinuncia dei creditori a una parte del proprio credito, un accordo di riscadenziamento dei debiti, un accordo di rideterminazione del tasso d’interesse dei debiti già scaduti o con scadenza futura, la vendita di beni del debitore, eccetera).
Anche il concordato minore può essere meramente liquidatorio (significa che il patrimonio del debitore viene venduto nella misura in cui il ricavato serva per adempiere il piano concordatario) oppure “in continuità” (nel senso che viene predisposto con l’obiettivo di permettere la continuazione dell’attività d’impresa o professionale, affrancandola dalla situazione di sovraindebitamento).
Se ritiene la domanda ammissibile, il giudice dispone che il piano di concordato proposto dal debitore sia comunicato ai creditori, affinché dichiarino l’adesione o la mancata adesione alla proposta di concordato (la mancata risposta equivale ad approvazione). Il giudice può anche adottare misure protettive del debitore.
La proposta di concordato minore è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, è approvata se la maggioranza dei crediti ammessi al voto viene raggiunta anche nel maggior numero di classi.
In caso di approvazione, il giudice omologa il piano di concordato minore con sentenza (e l’OCC assume il compito di sorvegliare sull’attuazione del piano concordatario; se però si tratta di un concordato in continuità il Tribunale nomina un commissario giudiziale).
In caso di mancata omologazione, si apre la procedura di liquidazione controllata (che pure si apre se l’omologa sia revocata a causa della mancata esecuzione del piano).
Il compimento della procedura di concordato minore genera l’esdebitazione del debitore per la parte dei crediti rimasti insoddisfatti in conseguenza della falcidia concordataria.
Ultima Modifica: 27/10/2026