Le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale - eccettuati gli enti ecclesiastici – sono soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di insolvenza.
Al termine della procedura concorsuale il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.