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Costituzione

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto n. 155, ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'utilità sociale;

b) l'assenza di scopo di lucro.


E’ prevista l'istituzione di un' apposita sezione relativa alle imprese sociali nel Registro delle imprese.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; le relative domande sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico).

Gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose , sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.