Il diritto di famiglia disciplina una parte importante delle relazioni personali e patrimoniali che accompagnano la vita di ciascuno, dalla costituzione di una famiglia alla nascita dei figli, dalla gestione dei beni comuni alla protezione delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Si tratta di rapporti nei quali le scelte personali si intrecciano frequentemente con questioni giuridiche di notevole importanza, poiché il matrimonio, la convivenza, l'acquisto di un'abitazione, il trasferimento di beni ai figli o l'organizzazione del patrimonio familiare possono produrre conseguenze che vanno ben oltre l'immediato interesse dei soggetti coinvolti.
La disciplina legislativa è profondamente cambiata nel corso degli ultimi decenni, soprattutto per effetto delle riforme che hanno introdotto l'unicità dello stato di figlio, riconosciuto le unioni civili e regolato le convivenze di fatto, sviluppando nel contempo strumenti più flessibili per la protezione delle persone fragili. Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, l'ordinamento attribuisce oggi rilevanza anche ad altre forme di relazione affettiva e familiare, pur mantenendo differenze significative quanto ai diritti e agli obblighi reciproci, ai rapporti patrimoniali e alle conseguenze successorie.
Particolare attenzione richiedono le decisioni che incidono sulla proprietà e sull'amministrazione dei beni, perché non sempre le conseguenze giuridiche corrispondono a quelle che gli interessati immaginano. La scelta della comunione o della separazione dei beni, ad esempio, può influire sulla titolarità degli immobili acquistati durante il matrimonio, mentre la convivenza, anche quando sia stabile e duratura, non attribuisce automaticamente al partner diritti sul patrimonio dell'altro. Allo stesso modo, un acquisto effettuato a favore di un figlio minorenne, una donazione tra familiari o la vendita di un immobile appartenente a una persona sottoposta a una misura di protezione possono richiedere particolari forme, autorizzazioni e verifiche.
Il notaio interviene in numerose vicende del diritto delle persone e della famiglia, non soltanto quando la legge richiede la stipulazione di un atto pubblico o l'autenticazione di una scrittura privata, ma anche per individuare gli strumenti attraverso i quali disciplinare correttamente i rapporti patrimoniali e prevenire incertezze sulla titolarità dei diritti. Le pagine di questa sezione illustrano i principali istituti giuridici riguardanti la famiglia, i figli e la protezione delle persone, con particolare attenzione alle situazioni nelle quali una scelta consapevole può contribuire a evitare difficoltà e controversie future.
La famiglia e i suoi rapporti giuridici
La Costituzione riconosce, all'articolo 29, i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e stabilisce il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nei limiti previsti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questo riconoscimento non esaurisce, tuttavia, la rilevanza che l'ordinamento attribuisce alle relazioni familiari, poiché accanto al matrimonio sono oggi disciplinate le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, mentre i rapporti tra genitori e figli sono tutelati indipendentemente dall'esistenza di un vincolo matrimoniale tra i genitori.
Il matrimonio determina la costituzione di un rapporto giuridico dal quale derivano diritti e obblighi reciproci, che riguardano sia la vita personale sia i rapporti economici. L'articolo 143 del codice civile stabilisce, in particolare, che i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra i quali quelli di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione; entrambi sono inoltre tenuti a contribuire ai bisogni familiari in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. La legge non attribuisce quindi a uno dei coniugi una posizione di prevalenza sull'altro, ma considera la famiglia una comunità nella quale le decisioni fondamentali devono essere assunte nel rispetto dell'uguaglianza dei suoi componenti.
Accanto al matrimonio, la legge 20 maggio 2016, n. 76, disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che si costituiscono mediante una dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. Dall'unione civile derivano numerosi diritti e obblighi analoghi a quelli previsti per il matrimonio, anche per quanto riguarda il regime patrimoniale e i diritti successori, sebbene la disciplina dei due istituti non coincida integralmente. Una situazione diversa è quella delle convivenze di fatto, nelle quali la stabile relazione affettiva di coppia riceve specifiche tutele legislative senza determinare automaticamente l'applicazione delle norme che regolano i rapporti tra coniugi.
Le differenze assumono particolare importanza sul piano patrimoniale, perché il matrimonio e l'unione civile comportano, in mancanza di una diversa scelta, l'applicazione del regime della comunione legale dei beni, mentre la semplice convivenza non determina un analogo effetto. Anche in materia successoria le conseguenze sono diverse: il coniuge e la parte dell'unione civile godono dei diritti attribuiti loro dalla legge, mentre il convivente di fatto non acquista, per effetto della sola convivenza, la qualità di erede legittimo o di legittimario. Per quest'ultimo possono pertanto assumere rilievo altri strumenti, come il testamento, il contratto di convivenza e gli accordi relativi alla proprietà dei beni, ciascuno dei quali opera però entro limiti propri.
Ultima Modifica: 13/05/2015