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Eredità e successioni

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La successione testamentaria



Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e si dice “testatore” colui che redige un testamento).

In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni ad essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta “successione legittima”).

Occorre peraltro precisare che il codice civile italiano comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetto dalle regole della cosiddetta “successione necessaria”, vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti congiunti del de cuius una rilevante quota del suo patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”). Pertanto, quando si redige un testamento queste regole vanno quindi tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali.

Se, come detto, il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, esso può contenere anche disposizioni rilevanti anche sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale. Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio l’esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).

Il testamento è un atto unilaterale (e cioè formato con l’espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze, e quindi, ad esempio, non può essere redatto congiuntamente da due persone), a forma vincolata (e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè, principalmente, nelle forme del testamento “olografo”, “pubblico” o “segreto”, oltre illustrate), nel quale il testatore esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo la sua morte.

È importante sottolineare che la legge non consente il testamento orale in quanto nel nostro ordinamento vale il principio per cui la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge (principalmente, il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto) non ha valore: non valgono perciò come testamento, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia.

Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione del documento, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere (pertanto, può fare testamento il soggetto che sia solamente “inabilitato”). Dato che la legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in regime di “amministrazione di sostegno”, occorre concludere che, in linea di principio (e cioè a meno che l’incapacità di redigere il testamento sia esplicitata nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno), costui ha la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti che il soggetto in questione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

Occorre sottolineare anche che il testamento non è irreversibile, in quanto esso è in qualsiasi momento revocabile dal testatore, perché la legge consente che il testatore possa mutare la propria volontà fino all’ultimo minuto della sua vita. La revoca può avvenire sia in forma esplicita (e cioè redigendo un nuovo testamento e indicando in esso che il precedente testamento deve appunto considerarsi revocato) che in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato. 

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento “olografo”, il testamento “pubblico” e il testamento “segreto”.

Il testamento “olografo” è la forma più facile, economica e riservata, in quanto esso richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma alla fine delle sue disposizioni. Il pregio è quindi la semplicità; i punti critici sono invece quelli della assenza della guida di uno specialista e della reperibilità del testamento dopo la morte del de cuius. Occorre pertanto porsi il problema della conservazione del testamento e del fatto che esso non solo sia rintracciabile dopo la morte del testatore ma anche che non finisca nelle mani “sbagliate” (e cioè in quelle di un soggetto controinteressato che lo possa eliminare).

A tali “difetti” rimedia il testamento “pubblico”, che è un testamento necessariamente redatto da un notaio: in questo caso non solo il testatore beneficia dunque dell’assistenza di un esperto della materia per la confezione del testamento, ma anche dell’obbligo del notaio di conservare il testamento con la massima diligenza nel tempo. “Pubblico” non vuol dire che il contenuto del testamento viene divulgato: si tratta infatti di un aggettivo che indica la redazione del testamento da parte di un “pubblico ufficiale” (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema riservatezza sia circa l’avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto.

A “cavallo” tra il testamento pubblico e il testamento olografo sta il testamento “segreto”: si tratta di un foglio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio. Quindi si ha in questo caso sia il pregio della assoluta riservatezza circa il contenuto delle disposizioni testamentarie sia il pregio della conservazione del testamento in mani sicure.

Ultima Modifica: 25/04/2016