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Le agevolazioni per la donazione di aziende e partecipazioni societarie

La donazione può essere impiegata anche per organizzare il passaggio generazionale di un'attività imprenditoriale. In questi casi, tuttavia, il trasferimento dei beni deve essere valutato considerando non soltanto il rapporto personale tra donante e beneficiario, ma anche la continuità dell'impresa, la governance societaria e le conseguenze fiscali dell'operazione.

L'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede, alle condizioni stabilite dalla legge, un regime di esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per determinati trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore dei soggetti individuati dalla disposizione.

La disciplina è stata modificata dal decreto legislativo n. 139/2024, che ha precisato i requisiti per l'applicazione dell'esenzione distinguendo le diverse tipologie di beni e partecipazioni trasferiti.

Per i trasferimenti di aziende o di rami di azienda assume rilievo la prosecuzione dell'esercizio dell'attività per il periodo richiesto dalla legge. Per le partecipazioni sociali devono invece essere verificati, secondo i casi, i requisiti riguardanti il controllo e il suo mantenimento oppure le specifiche condizioni previste per le altre categorie di società.

La legge richiede inoltre il rispetto degli obblighi dichiarativi e delle condizioni temporali previsti per conservare il beneficio, la cui inosservanza può determinare la decadenza dall'agevolazione.

La donazione di un'azienda o di partecipazioni societarie non dovrebbe comunque essere decisa sulla base del solo trattamento fiscale. Il trasferimento può modificare gli equilibri proprietari e gestionali dell'impresa e deve essere coordinato con le eventuali clausole statutarie che regolano la circolazione delle partecipazioni, con gli accordi tra soci e con le esigenze degli altri familiari.

In una prospettiva di passaggio generazionale può inoltre assumere rilievo il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, che consente, alle condizioni previste, di trasferire aziende o partecipazioni societarie nell'ambito di una struttura negoziale appositamente concepita per coordinare il trasferimento dell'impresa e i diritti dei legittimari.

Il patto di famiglia non coincide con la donazione ordinaria. È uno strumento autonomo, dotato di presupposti, formalità ed effetti propri, il cui impiego richiede una specifica valutazione della struttura familiare e societaria.

Ultima Modifica: 19/10/2026