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L'adozione in casi particolari

Accanto all'adozione piena, l'articolo 44 della legge n. 184/1983 disciplina l'adozione in casi particolari, destinata a trovare applicazione nelle situazioni specificamente individuate dalla legge. Questo istituto può consentire il riconoscimento giuridico di relazioni personali e familiari già esistenti, senza produrre necessariamente tutte le conseguenze che caratterizzano l'adozione ordinaria dei minorenni, e assume quindi particolare rilievo quando l'interesse del minore richieda di consolidare un rapporto affettivo e di cura attraverso uno strumento giuridico diverso dall'adozione piena.

La disciplina è stata interessata da importanti interventi della Corte costituzionale, tra i quali assume rilievo la sentenza n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui, attraverso il rinvio all'articolo 300, secondo comma, del codice civile, escludeva il sorgere di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante. La decisione ha quindi inciso su un aspetto fondamentale dell'istituto, riconoscendo rilevanza ai rapporti di parentela che derivano dall'adozione e alle conseguenze personali e patrimoniali connesse all'inserimento del minore nella famiglia dell'adottante.

Ultima Modifica: 20/10/2026