L'adozione ordinaria dei minorenni è consentita, secondo l'articolo 6 della legge n. 184/1983, ai coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, oppure che abbiano maturato la stabilità del rapporto attraverso una precedente convivenza continuativa nei termini riconosciuti dalla legge, purché non sussistano le condizioni di separazione previste dalla disposizione. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore, mentre specifiche regole disciplinano la differenza di età tra adottanti e adottando, prevedendo limiti generali e determinate possibilità di deroga.
Il procedimento comprende una serie di verifiche relative alla situazione del minore e all'idoneità degli aspiranti genitori adottivi, oltre alle ulteriori fasi stabilite dalla legge. Quando ricorrono i presupposti per l'adozione piena, il provvedimento finale attribuisce al minore lo stato di figlio degli adottanti, con le conseguenze previste dall'articolo 27 della legge n. 184/1983. L'effetto non si limita al rapporto personale tra adottanti e adottato, ma riguarda anche l'inserimento di quest'ultimo nella nuova famiglia e la disciplina dei suoi rapporti patrimoniali e successori.
Sul piano ereditario, l'adozione piena determina l'applicazione delle regole previste per i figli, sicché l'adottato assume nei confronti degli adottanti la posizione successoria derivante dal rapporto di filiazione. Si tratta di un effetto particolarmente importante quando occorra ricostruire le quote spettanti ai familiari in una successione, poiché non è consentito attribuire un trattamento deteriore al figlio adottivo rispetto agli altri figli per il solo fatto che il rapporto di filiazione derivi dall'adozione.
Ultima Modifica: 20/10/2026