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Base imponibile per i fabbricati

La base imponibile viene determinata con modalità che variano a seconda che il fabbricato abbia avuto o meno l'attribuzione della rendita catastale e la successiva notifica al contribuente (art. 5 D. Lgs. 504/1992).

Per i fabbricati con attribuzione di rendita il valore è dato dal prodotto fra la rendita catastale “vigente” al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5%, e i seguenti coefficienti di rivalutazione variabili in relazione alla categoria del fabbricato:

a) categorie catastali dei gruppi A e C (escluse A/10 e C/1): coefficiente pari a 100;

b) gruppo catastale B: coefficiente pari a 140;

c) gruppo catastale D e categoria A/10: coefficiente pari a 50;

d) categoria catastale C/1: coefficiente pari a 34.

Per rendita catastale “vigente” si intende quella già notificata al contribuente dall'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio competente.

Le modifiche di rendita hanno generalmente effetto soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono notificate al contribuente.

Va tuttavia rilevato che se la modifica della rendita dipende dalla correzione di un pregresso errore (emerso in sede di autotutela, anche su istanza di parte), la rendita corretta ha efficacia retroattiva, decorre cioè dalla data della notifica della rendita originaria oggetto di variazione.

Se invece la modifica deriva da un riesame del classamento eseguito su istanza di parte sulla base di elementi o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all'originario classamento, torna applicabile il principio generale che assegna efficacia alla modifica dalla data della notificazione (Circ. Min. 26 ottobre 2005 n. 11/T; Cass. 28 luglio 2005 n. 15862).

Ultima Modifica: 01/01/2008