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Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale s'intende quella ove il soggetto passivo (proprietario o usufruttuario) e i suoi familiari dimorano abitualmente. Essa coincide, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica (mantiene l'agevolazione il coniuge che trasferisce la propria residenza altrove, a causa di separazione coniugale: Cass. 14389/2010).

L'articolo 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, dispone l'esenzione totale dall'Ici per l'abitazione principale e le sue pertinenze (per le pertinenze non vi sono limiti di numero nè di specie).

L'esenzione è da rapportare al periodo (mesi) durante il quale l' immobile è adibito ad abitazione principale e, in caso di più contitolari, al numero dei soggetti che la utilizzano come tale.

Occorre tuttavia sottolineare che:

a) l'esenzione non si applica alle unità immobiliari censite in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);

b) l'esenzione si estende alle unità immobiliari che sono "assimilate" alla abitazione principale dai Regolamenti comunali. 

Su quest'ultimo aspetto, va sottolineato che il Comune ha il potere di assimilare all'abitazione principale:

a) l'alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (art. 59 D. Lgs. 446/1997);

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 662/1996).

Non sono ammesse altre assimilazioni oltre alle due categorie sopra elencate (R.M. 2/2009).

Esenti da Ici sono anche:

1) l'abitazione di proprietà di un soggetto separato o divorziato che sia stata assegnata in abitazione all'altro coniuge (articolo 6, comma 3-bis, d. lgs. 504/1992);

2) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Invece, la esenzione non spetta ai cittadini italiani residenti all'estero che possiedono in Italia un'abitazione "a disposizione" (si considera tale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata) (r.m. n. 12 del 5 giugno 2008).

Qualora, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, al pagamento dell'Ici è obbligato il locatario e, quindi, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (Circ. Min. 26 maggio 1997 n. 144/E).

Ultima Modifica: 19/11/2010