Nell'ambito degli accordi relativi alla separazione o al divorzio può essere previsto il trasferimento di un immobile da un coniuge all'altro, eventualmente con l'assunzione di obbligazioni economiche o con la previsione di ulteriori attribuzioni patrimoniali. Il trasferimento può rispondere a finalità differenti, come definire i rapporti derivanti dalla comunione legale, soddisfare obblighi economici oppure realizzare una sistemazione complessiva delle posizioni patrimoniali delle parti, e deve essere qualificato giuridicamente in relazione alla funzione concretamente perseguita.
Prima di procedere alla stipulazione occorre verificare la titolarità dell'immobile, la sua situazione catastale e urbanistica, l'esistenza di ipoteche o altri vincoli e gli eventuali diritti di terzi, oltre alle conseguenze che l'operazione può produrre nei rapporti tra i coniugi. La presenza di un mutuo richiede particolare attenzione, perché il trasferimento della proprietà dell'immobile non determina automaticamente la liberazione del coniuge che abbia assunto obbligazioni nei confronti della banca: la modifica dei rapporti con il finanziatore segue infatti regole autonome e richiede, quando necessario, il suo consenso.
Un altro profilo importante riguarda il trattamento fiscale degli atti collegati alla separazione e al divorzio, per i quali l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede un regime di esenzione che deve essere applicato tenendo conto dell'oggetto dell'operazione e del suo collegamento con la regolamentazione della crisi coniugale. Non è quindi sufficiente che un trasferimento avvenga tra persone separate o divorziate per ritenere automaticamente applicabile il beneficio, essendo necessario accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina e precisati dalla giurisprudenza.
Ultima Modifica: 20/10/2026