Sistema giuridico

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Leggi ordinarie

Quando si parla di legge nel nostro ordinamento ci si riferisce sia alla legge intesa in senso formale che alla legge intesa in senso materiale.

Per leggi in senso formale si intendono tutti quegli atti deliberati dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa (Consigli regionali) secondo il procedimento espressamente previsto dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari, dagli statuti regionali, etc.

Quando invece si parla delle leggi in senso materiale si intendono tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e quale che sia il processo di formazione.

Le leggi ordinarie sono dunque quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali, dagli artt. 70 e ss. Cost. e sono le fonti più frequentemente utilizzate quando l’ordinamento intende regolare l’azione umana.

Ogni proposta di legge, approvata da una Camera, deve essere approvata, nello stesso testo, anche dall’altra. Se vengono apportate modifiche, queste devono essere approvate anche dall’altra Camera.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/03-012.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010