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Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Le leggi costituzionali sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per modificarla (leggi di revisione costituzionale) o per integrarla (leggi costituzionali). Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con il c.d. procedimento aggravato, un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi.

Le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a referendum (detto sospensivo - consultivo) qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due Camere e se entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - del testo di legge di revisione costituzionale approvato a maggioranza assoluta - ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali. Sarà l'elettorato e quindi il popolo sovrano a decidere se praticare quella revisione della Costituzione, esprimendo la propria volontà in sede di referendum (si vota per il SI o il NO).

Tuttavia alcune disposizioni previste nella Costituzione non possono essere modificate neanche con una legge costituzionale, in quanto contenenti principî supremi dell'ordinamento (principio di democrazia, principio dei diritti fondamentali, etc.).

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/03-011.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010