Sistema giuridico

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Iter di formazione della legge ordinaria

L'approvazione di una legge si articola in quattro fasi:

- iniziativa legislativa;

- esame e approvazione;

- promulgazione;

- pubblicazione.

L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli.

Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli parlamentari, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquantamila elettori, dalle Regioni e dai Comuni (in ordine al mutamento delle circoscrizioni provinciali esistenti ovvero alla istituzione di una nuova provincia nell'ambito di una Regione).

La proposta di legge viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia.

Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in Commissione (detta, in questo caso in sede deliberante). Questo procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente. Sui singoli articoli i parlamentari e il governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Gli emendamenti vengono posti in votazione prima del testo originario e possono essere approvati o respinti.

Se l’emendamento è approvato, esso sostituisce il testo originario. Se è respinto si vota sul testo originario. Se il Governo decide di porre la fiducia sulla approvazione di una legge, non possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti.

La legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione.

La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, che essa è conforme alla Costituzione e ordina che sia rispettata da tutti. Il Presidente può esercitare il veto sospensivo. Può infatti rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola alle Camere, quando questa non sia stata regolarmente deliberata ed approvata secondo la procedura prevista ovvero quando non sia conforme o addirittura contraria alla Costituzione.

La legge in questo caso torna in Parlamento, accompagnata da un messaggio del Presidente della Repubblica recante le motivazioni ed i profili della mancata promulgazione.

Il Parlamento, a questo punto, può modificare il testo di legge, seguendo le direttive del Capo dello Stato ovvero riapprovare lo stesso identico testo a maggioranza assoluta. In questo ultimo caso il Presidente della Repubblica non potrà rifiutarsi di promulgare la legge.

La legge, una volta promulgata, viene pubblicata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore (cioè la sua osservazione diventa obbligatoria) il quindicesimo giorno (periodo che viene indicato con l'espressione vacatio legis) successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge non contenga termini diversi.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/03-013.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010