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Fabbricati

Sono oggetto di Ici sia le unità immobiliari iscritte al Catasto dei Fabbricati sia quelle iscrivibili nel Catasto stesso (es. fabbricati ex rurali, che hanno cioè perso i requisiti di ruralità).

Sono esclusi dalla nozione di fabbricato, e quindi sono esclusi da Ici, i fabbricati non stabilmente infissi al suolo (R. M. 6 marzo 2003 n. 1/DPF).

Il fabbricato rurale strumentale per l'esercizio dell'attività agricola non è invece autonomamente soggetto ad imposta ma è parte integrante del terreno agricolo (C. M. 20 marzo 2000 n. 50/E): una conferma in tal senso è contenuta nell'articolo 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale "Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni".

Un punto controverso, generato dal contrastante orientamento della Corte di Cassazione, riguarda la rilevanza ai fini Ici della categoria catastale attribuita all'immobile rurale.

La Corte di cassazione, con la sentenza 7102/10, ha stabilito che il fabbricato rurale per essere considerato escluso dal l'imposta deve essere accatastato nella giusta categoria (A/6 per i rurali abitativi e D/10 per i fabbricati strumentali).

Tale interpretazione non è condivisa dall'Amministrazione Finanziaria in quanto la ruralità è un requisito oggettivo che prescinde dalla categoria catastale attribuita al fabbricato; in sostanza l'abitazione di un coltivatore diretto accatastata nella categoria A3 o un fabbricato strumentale iscritto nella categoria D1, se sussistono i requisiti di cui al Dl 557/93, sono comunque rurali.

Nella nota dell'agenzia del Territorio protocollo 10933 del 26 febbraio 2010, indirizzata alle Confederazioni agricole, viene affermato che: "I requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, Dl 557/93 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile".

È quindi esplicito che i fabbricati rurali sono esenti dall'Ici a nulla rilevando il loro classamento catastale. L'area di sedime dei fabbricati e quella di loro pertinenza, devono intendersi parte integrante del fabbricato medesimo.

In particolare, l'area pertinenziale è tale in base alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento dell'immobile; non rileva il fatto che la pertinenza abbia una distinta rendita catastale, anche a seguito di frazionamento dell'area pertinenziale (Cass., 17 dicembre 2003 n. 19375; Cass., 26 agosto 2004 n. 17035).

L'edificio in costruzione, può definirsi fabbricato solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, comunque, dal momento del suo effettivo utilizzo.

Ultima Modifica: 10/06/2010

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