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Fabbricati esenti

Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):

a) i fabbricati posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/78, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari, ecc.);

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis Dpr 601/73, e successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi e altri aperti al pubblico);

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (oratori, opere parrocchiali, abitazione del titolare della parrocchia, campi di gioco annessi, ecc., art. 2 L. 206/2003);

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, reso esecutivo con la legge 810/1929;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, siano stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali dei portatori di handicap di cui alla legge 2 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; ai fini dell'esenzione (che si applica anche nel caso in cui le predette attività abbiano natura commerciale: art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005, convertito in legge 248/2005) non è necessario che l'ente sia anche proprietario dell' immobile, ma è sufficiente che lo utilizzi (ad esempio, in comodato): in questo caso, il beneficiario dell'esenzione è il proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile (R.M. 2 maggio 1994 n. 2) (si veda anche R.M. 2/2009).

Ultima Modifica: 01/07/2009

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