Sono i terreni utilizzati per l'esercizio imprenditoriale di attività agricole quali coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse non eccedenti l'attività normalmente esercitabile (articolo 2135 del codice civile).
Non sono invece considerabili come “terreni agricoli” i seguenti terreni:
a) i terreni incolti;
b) gli orticelli coltivati per hobby da privati non imprenditori;
c) i terreni industriali, cioè quelli che vengono utilizzati per attività industriali non pertinenziali di fabbricati (depositi di sabbia);
d) i terreni a destinazione speciale (es. parcheggi, campeggi).
Ultima Modifica: 01/01/2008