Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.
In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definitivamente approvato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005, convertito in legge 248/2005).
Dal 2003 i Comuni, quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, devono comunicarlo al proprietario a mezzo posta (art. 31 comma 20, legge 289/2002).
Non possono essere considerate fabbricabili le aree utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, per scopi agro-silvo-pastorali.
Ultima Modifica: 01/01/2008