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I soggetti passivi

Sono soggetti passivi (art. 3 D. Lgs. 504/1992) i possessori di immobili, ubicati in Italia, a titolo di:

a) proprietà;

b) leasing o concessione demaniale (soggetto passivo è il locatario o il concessionario);

c) usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi (nel concetto di diritto reale di abitazione rientrano i seguenti casi, ai sensi della C.M. 7 giugno 2000 n. 118/E: il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite; il diritto di abitazione del socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria).

L’imposta è dovuta da chiunque, indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza o dalla residenza (per i non residenti ci sono regole particolari che consentono il versamento dell’imposta in unica soluzione: D.M. 4 marzo 1995).

Qualora più soggetti vantino su un medesimo immobile i diritti sopraelencati, la soggettività passiva si estende, pro-quota, a tutti i contitolari.

Non sono soggetti passivi, pertanto, l'inquilino, il nudo proprietario e il comodatario. Inoltre, non sono assimilabili al diritto di abitazione:

a) il diritto spettante al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza e al coniuge divorziato (Cass., 19 settembre 2005 n. 18476; C.T.R. Abruzzo 27 maggio 2003 n. 43);

b) il diritto dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (Cass. 14 gennaio 2005 n. 654).

Nel caso di cooperative, è necessario distinguere in base alla forma cooperativistica:

a) cooperative a proprietà divisa: il soggetto passivo è la cooperativa fino al giorno di assegnazione degli alloggi ai soci;

b) cooperative a proprietà indivisa: il soggetto passivo è la cooperativa, in quanto i soci non sono titolari delle abitazioni loro assegnate.

Ultima Modifica: 01/01/2008