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Accertamento

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili insistenti sul proprio territorio.

L'attività di accertamento viene svolta dai Comuni, soggetti attivi d'imposta, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti tramite le dichiarazioni, o dall'Amministrazione finanziaria, in merito all'ammontare delle rendite catastali per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni.

Nell'attività di accertamento il Comune può riscontrare:

a) errori materiali e di calcolo: in tal caso provvede a correggerli, procedendo alla liquidazione dell'imposta e all'emissione del relativo avviso di liquidazione contenente i criteri adottati per la determinazione della maggiore o minore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati;

b) infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione: in tal caso provvede alla sua rettifica o, in caso di omissione, all'accertamento d'ufficio e all'emissione dell'avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle relative sanzioni e interessi.

Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, può procedere alla rettifica delle dichiarazioni omesse o infedeli, notificando avviso d'accertamento motivato, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni.

Ultima Modifica: 01/01/2008