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Dichiarazione Ici

I soggetti obbligati devono presentare una dichiarazione con l'indicazione dei dati degli immobili posseduti.

Fino alla effettiva operatività del sistema di fruizione e circolazione dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento dell'Agenzia del territorio, resta in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio comunale, diversi da quelli esenti, deve essere presentata da chi, in relazione agli stessi, è stato soggetto passivo, residente o non residente, nell'anno precedente.

Per le parti condominiali comuni, costituenti unità immobiliari iscritte o inscrittibili al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, obbligato alla dichiarazione è l'amministratore del condominio per conto degli amministrati.

La dichiarazione non va presentata necessariamente tutti gli anni:

a) innanzitutto, per gli immobili caduti in successione, se sono stati indicati dagli eredi o dai legatari nella dichiarazione di successione, la dichiarazione Ici non va presentata (art. 15, comma 2, legge 383/2001);

b) inoltre, la prima dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, se non ci sono state variazioni (art. 10 D. Lgs. 504/1992). Pertanto, per gli anni successivi la dichiarazione va presentata solo in presenza delle seguenti ipotesi di variazione:

b.1 - quando, per motivi diversi da quelli successori (acquisizioni a titolo oneroso o per donazione, cessioni di proprietà o di altri diritti reali), è variato il complesso dei beni dichiarati inizialmente; in talcaso oggetto della dichiarazione sono i soli immobili per i quali si sono verificate delle modifiche rispetto alla precedente dichiarazione;

b.2 - quando gli immobili posseduti hanno cambiato le loro caratteristiche (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile, abitazione che ha cessato di essere utilizzata come principale; eccetera);

b.3 - quando vi sono immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione.

Non è invece obbligatorio presentare la dichiarazione quando si sono verificate le seguenti variazioni rispetto all'anno precedente:

a) modifica dell'aliquota Ici;

b) applicazione della detrazione per l'abitazione principale in misura superiore a 103,29 euro;

c) aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati ""D"" privi di rendita posseduti da imprese.

La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo reperibile presso gli uffici di ogni Comune e va presentata, direttamente o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Comune sul cui territorio insistono gli immobili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora un immobile risulti posseduto pro quota da più soggetti passivi, può essere presentata in forma congiunta.

Va, infine, evidenziato che fra la dichiarazione e i versamenti non esistono collegamenti, in quanto l'imposta è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno nel quale è versata, mentre la dichiarazione si riferisce alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione stessa è presentata.

Ultima Modifica: 01/01/2008