Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, dai soggetti passivi, a favore del Comune sul cui territorio insistono gli immobili oggetto dell'Ici (art. 10 D. Lgs. 504/1992).
In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota (C. M. 26 giugno 1993 n. 11).
Il Comune può, tuttavia, adottare un'apposita disposizione che considera regolari i versamenti Ici effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche per conto degli altri (art. 59 lett. i), D. Lgs. 446/1997).
Per le parti comuni dell'edificio (es. alloggio del portiere), il versamento può sempre essere effettuato dall'amministratore del condominio (C. M. 25 maggio 1996 n. 138/E).
L'imposta dovuta va versata in due rate:
a) la prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 giugno di ogni anno, per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (l'utilizzo di aliquote e detrazioni dell'anno in corso non comportano, tuttavia, l' applicazione di sanzioni); l'imponibile, invece, va sempre considerato con riferimento all'anno in corso;
b) la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere versata fra il 1° e il 16 dicembre, utilizzando quindi le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
È comunque possibile effettuare il versamento dell'imposta in un'unica soluzione, entro il 16 giugno; in questo caso, però, si dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
Regole particolari sui versamenti:
a) non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta non è superiore a 2,07 euro o al maggiore importo deliberato dal Comune; se l'importo da versare in acconto non è superiore al limite, si versa tutta l'imposta dovuta in sede di saldo (C. M. 27 maggio 1999 n. 120/E);
b) l'importo da versare va arrotondato al centesimo di euro, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5;
Il pagamento dell'imposta deve essere generalmente effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di versamento su conto corrente postale.
E’ inoltre possibile utilizzare il modello F24 (pertanto, con la possibilità di compensare il debito di imposta con eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi).
I Comuni inoltre possono, con regolamento, prevedere la possibilità di effettuare i versamenti direttamente presso la tesoreria del Comune o tramite il sistema bancario (art. 59, D. Lgs. 446/1997).
In caso di immobili ubicati in Comuni diversi bisogna effettuare versamenti separati per ogni Comune beneficiario.
Nel caso invece di diversi immobili ubicati nello stesso Comune bisogna effettuare un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta (C. M. 26 giugno 1993 n. 11).
Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.
Ultima Modifica: 01/01/2008