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Terreni esenti

Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):

a) i terreni posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/1978, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 ed elencati nella Circ. Min. 14 giugno 1993 n. 9/249.

Ultima Modifica: 01/01/2008

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