Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):
a) i terreni posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/1978, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 ed elencati nella Circ. Min. 14 giugno 1993 n. 9/249.
Ultima Modifica: 01/01/2008