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Aree fabbricabili esenti

Sono esenti dall’Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):

a) le aree possedute dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/78, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) le aree utilizzate da enti non commerciali, destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto di cui all'art. 16, lett. a), legge 222/1985.

Ultima Modifica: 01/01/2008

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