I coniugi sono poi liberi di determinare il contenuto dell'atto di costituzione, articolandolo nel modo ritenuto più opportuno ed incontrando soltanto alcuni quei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali, quali la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, di cui al successivo paragrafo, e l'inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo.
Il fondo, come meglio si spiegherà nel successivo paragrafo, essendo costituito a garanzia dei bisogni della famiglia, viene posto "al riparo" da azioni esecutive di terzi conseguenti ad obbligazioni assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I coniugi potranno poi variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell'atto di costituzione.
Ultima Modifica: 13/12/2010