L'amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale di cui agli artt. 180 ss. c.c.: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ovvero tutti quegli atti che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia, dovranno essere effettuati congiuntamente dai coniugi.
Ne consegue che:
- ciascuno dei coniugi potrà compiere atti di conservazione dei beni e, qualora essi siano fruttiferi, disporre anche delle relative rendite con l'obbligo, tuttavia, di destinarle al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- i beni del fondo non potranno essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi.
Inoltre, nel caso in cui vi siano figli minori, per disporre dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, alienandoli, ovvero concedendoli in garanzia o vincolandoli in altro modo, non basta il consenso di entrambi i coniugi, ma occorre anche la previa autorizzazione da parte del giudice, autorizzazione che verrà concessa soltanto se vi sia necessità od utilità evidente della famiglia.
Ultima Modifica: 13/12/2010