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Interventi ammessi alla detrazione

Le spese per le quali è ammessa la detrazione devono essere sostenute nel periodo 1998 - 2010 per una serie di interventi effettuati in relazione a edifici situati in Italia, censiti al Catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'Ici per gli anni a decorrere dal 1997 (se dovuta).

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

a) realizzazione di qualsiasi intervento di recupero, esclusa la ristrutturazione urbanistica, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali residenziali - compreso l'alloggio del portiere - anche se appartenenti ad un unico proprietario (è possibile ammettere alla detrazione fiscale anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%; qualora tale percentuale sia inferiore, la detrazione è ammessa solo per le spese realizzate dai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione);

b) realizzazione degli interventi di recupero, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione urbanistica, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (rileva la situazione di fatto), anche rurali, e sulle loro pertinenze (anche se gli interventi sono realizzati soltanto su queste ultime); (peraltro gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi se sono collegati ad interventi di recupero più complessi); sono compresi in questo ambito (Circ. Min. 11 maggio 1998 n. 121/E) anche gli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di questi interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia; e gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché, con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente (pertanto, è ammesso il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché, ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita);

c) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad una abitazione esistente o in fase di realizzazione, anche a proprietà comune. È irrilevante il fatto che l'autorimessa sia ultimata prima dell'abitazione a cui è adibita. Se la costruzione è fatta in economia, l'esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. La detrazione è ammessa anche in caso di acquisto dal costruttore (si considerano, però, in questo caso, solo le spese sostenute per la realizzazione, purché attestate dal venditore);

d) eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari;

e) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi (es. sistemi elettronici di allarme, inferriate antifurto);

f) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (es. reti via cavo, teleriscaldamento), al contenimento dell'inquinamento acustico (es. sostituzione di vetri degli infissi), al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

g) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in special modo sulle parti strutturali;

h) esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

i) realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

l) messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti elettrici e gli impianti a metano;

m) interventi di bonifica dall'amianto effettuati sulle unità immobiliari a carattere residenziale.

In relazione agli interventi suddetti danno diritto alla detrazione le spese per:

1) progettazione dei lavori, acquisto di materiali, esecuzione dei lavori;

2) altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

3) redazione della relazione di conformità degli interventi effettuati alle leggi vigenti;

4) redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

5) perizie e sopralluoghi;

6) Iva, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;

7) oneri di urbanizzazione;

8) altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

Non rientrano, invece, tra le spese detraibili, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Sono inoltre esclusi dall'agevolazione (Circ. Min. 24 febbraio 1998 n. 57/E):

- gli interventi di recupero su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale;

- gli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali.

Ultima Modifica: 01/01/2008