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Imputazione della detrazione

Per le spese sostenute nel periodo 2002-2010, la detrazione, che va effettuata dall'imposta lorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 9 c. 1 L. 448/2001).

Per gli anni precedenti si poteva invece optare per la ripartizione in 5 o in 10 anni.

Dal 2003, i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell' intervento edilizio, di età non inferiore - al termine di ciascun anno - a 75 e a 80 anni, possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo (art. 2 c. 5 L. 289/2002). La disposizione si applica alle quote di detrazione da far valere a partire dal 2003, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti. Pertanto, il contribuente che nel 2003 ha compiuto 80 anni ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, può ripartire la residua parte di detrazione spettante in 3 quote di pari importo nel periodi 2003, 2004 e 2005 (Circ. Min. 5 marzo 2003 n. 15/E) Il compimento dei 75 o degli 80 anni costituisce il termine iniziale a partire dal quale il contribuente può scegliere di avvalersi della riduzione del periodo di imputazione della detrazione; la scelta può comunque essere effettuata anche in anni successivi (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E).

Relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

L'importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta, non fruito in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno si perde definitivamente, in quanto non può essere cumulato con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno successivo, non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione.

Se per qualsiasi motivo (esonero dall'obbligo di dichiarazione, dimenticanza ecc.) una rata non è stata considerata, è possibile recuperare la detrazione presentando istanza di rimborso (Circ. Min. 12 maggio 2000 n. 95/E).

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi suddetti, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. La disposizione sulla vendita si applica anche in caso di cessione gratuita o donazione dell'unità immobiliare (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E). In caso invece di cessione solo di una quota dell'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero, il diritto alla detrazione non passa all'acquirente, ma permane in capo al venditore (Circ. n. 95 del 12 maggio 2000; Circ. n. 24 del 10 giugno 2004), a meno che, con l'acquisto della quota, l'acquirente, già comproprietario, divenga esclusivo proprietario del bene in questione (Circ. n. 77 del 24 marzo 2009).

In caso di decesso del contribuente la detrazione non utilizzata si trasmette per intero all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, a prescindere dal fatto che sia utilizzato come abitazione principale (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E). Qualora la detenzione dell'immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Il coniuge che rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione non può fruire delle quote residue di detrazione, pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, in quanto assume la qualità di legatario e non di erede (Circ. Min. 10 giugno 2004 n. 24/E).

Ultima Modifica: 23/03/2009