Notaio e ... Contratto di Rete

Il contratto di rete

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Il fondo patrimoniale comune

Uno degli elementi accessori del contratto di rete è il fondo patrimoniale comune. La scelta di rendere opzionale l'istituzione del fondo è ricollegabile alla volontà del legislatore di ammettere anche forme "leggere" di reti di imprese e attinenti a semplici collaborazioni o a scambi di informazioni, essendo evidente che, in tali forme, l'elemento del fondo comune può non essere necessario. In tal caso, le esigenze patrimoniali della rete, la ripartizione tra i singoli contraenti dei costi e degli eventuali profitti sono gestite senza l'impiego di un fondo comune. Questo potrebbe avvenire presumibilmente con l'organo comune che, con il contratto di mandato, potrà gestire anche i profili patrimoniali. Senza un organo comune, dovrebbero essere i singoli contratti esecutivi del programma a definire le modalità di ripartizione dei costi e dei profitti.

Il fondo patrimoniale, se esistente, è costituito attraverso conferimenti dei singoli partecipanti o secondo la modalità patrimonio destinato. All'istituzione del fondo si accompagnano l'indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi e dei criteri di gestione, da attuare con un regolamento del fondo.

L'oggetto dei conferimenti nel fondo è, di norma, il denaro, ma non si può escludere che possa essere rappresentato dal godimento di un immobile, laddove, ad esempio, la rete possa stabilire la propria sede, o ancora sia costituito da marchi, brevetti, strutture, impianti o macchinari. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.

In particolare, appare plausibile ipotizzare che le imprese si accordino sul prevedere un conferimento iniziale da impiegare nel pagamento dei costi di conclusione del contratto e di avvio delle attività di start up e un contributo fisso, con cadenza predeterminata (per esempio, annuale) determinato sulla base delle attività di programma.

Se sotto un profilo civilistico la scelta di costituire un fondo patrimoniale appare assolutamente libera, dal punto di vista tributario la sua presenza è necessaria per i benefici fiscali.

Ultima Modifica: 18/03/2011