Notaio e ... Contratto di Rete

Il contratto di rete

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Le agevolazioni fiscali

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli utili di esercizio delle imprese aderenti alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune (o ai patrimoni destinati all'affare), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese stesse. Devono, però, essere utilizzati per la realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli utili concorrono alla formazione del reddito nel l'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro per ciascuna impresa e per ciascun periodo di imposta in cui è consentito l'accesso al l'agevolazione. Le imprese devono indicare in bilancio, in specifica riserva, gli utili destinati al fondo patrimoniale e ottenere preventivamente l'asseverazione al programma di rete da parte degli organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale.

L'agevolazione fiscale introdotta, secondo alcuni, costituisce un regime di esenzione degli utili destinati al fondo patrimoniale. Regime che risulterebbe definitivo nel caso in cui si realizzino gli investimenti previsti nel programma di rete, e sempre che prima di tale realizzo la riserva non venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.

Si ritiene, invece, che l'agevolazione consista in una mera sospensione di imposta e che, quindi, il beneficio sia sostanzialmente di natura finanziaria in quanto, al massimo, al momento della scadenza del contratto l'imposta precedentemente differita sarà «recuperata». Questo è, peraltro, desumibile dalla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 che ha autorizzato la misura in quanto non costituisce aiuto di Stato. In più paragrafi della decisione si fa riferimento alla sospensione/differimento di imposta e alla circostanza che gli importi sospesi andranno versati al termine del contratto.

Resta da definire il concetto di investimenti previsti dal programma di rete che, comunque, dovrebbero intendersi realizzati secondo le regole fiscali. Ma la riserva in sospensione è solo uno dei profili tributari che interessano il contratto di rete, anzi è un profilo «straordinario». Ciò che prassi e giurisprudenza dovranno precisare è la gestione ordinaria del contratto, poiché la circostanza che la rete non ha soggettività tributaria introduce sicure complessità.

Ultima Modifica: 18/03/2011