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Aliquota

L'aliquota è deliberata da ciascun Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di bilancio.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota minima del 4 per mille (art. 6 D. Lgs. 504/92). Tale ultima disposizione, non formalmente abrogata, è peraltro in contrasto con quella recentemente introdotta che prevede, in caso di mancata delibera, l'applicazione dell'aliquota in vigore nell'anno precedente (art. 1, comma 169, legge 296/2006).

La legge stabilisce che l'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai seguenti immobili:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) alloggi non locati.

Tuttavia, i Comuni possono deliberare un'aliquota anche inferiore al 4 per mille in una delle seguenti ipotesi:

a) purché ciò sia compatibile con le previsioni di bilancio (R. M. 19 febbraio 2001 n. 1/FL);

b) limitatamente alle abitazioni principali, al fine di incrementare la disponibilità delle stesse, a condizione che resti invariato il gettito totale dell' imposta e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale (art. 5-bis d. l. 86/2005).

Inoltre, i Comuni possono deliberare l'aumento del limite massimo dell' aliquota ICI, fino al 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni nei seguenti Comuni, cosiddetti “ad alta tensione abitativa” (art. 2, comma 4, legge 431/1998):

a) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e quelli confinanti con gli stessi;

b) nei Comuni capoluogo di provincia;

c) nei Comuni considerati ad alta tensione abitativa (delibera CIPE 30 maggio 1985; delibera CIPE 8 aprile 1987 n. 152; art. 1 d.l. 551/88).

Ultima Modifica: 01/01/2008