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Base imponibile per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (art. 5 c. 5 D. Lgs. 504/92).

Nella determinazione del valore si devono tenere presenti tre ordini di fattori:

a) l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita, nei termini riportati in apposito certificato di destinazione urbanistica, firmato dal Sindaco e richiesto dal contribuente (un'area la cui edificabilità è prevista solo dal piano regolatore generale, in quanto manca ancora il piano attuativo dello stesso, ha un valore inferiore rispetto ad un'area simile la cui edificabilità è prevista anche dal piano attuativo: Cass. 24 agosto 2004 n. 16751; Ris. Min. 17 ottobre 1997 n. 209);

b) gli oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di rendere possibile la costruzione;

c) l'ubicazione e i valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.

Tali parametri non possono peraltro ritenersi esclusivi od esaustivi poiché altri possono in via alternativa essere applicati purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale.

I Comuni possono determinare i valori venali delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (art. 59 D. Lgs. 446/1997).

Ultima Modifica: 01/01/2008